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D. 13/08/2002

TUTELA DEL TERRITORIO 13 AGOSTO 2002

(GU n. 298 del 20-12-2002)

Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isola dell'Asinara".

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

d'intesa con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Visto il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

-Vista la Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

- Visto l'art. 1, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

- Visto l'art. 2, comma 14, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine;

-Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;

-Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area protetta marina de- nominata "Isola dell'Asinara" svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine;

- Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

- Visto il parere favorevole all'istituzione dell'Area marina protetta "Isola del- l'Asinara" espresso dalla regione autonoma della Sardegna con delibera di giunta regionale n. 37/25 del 6 novembre 2001;

-Visto il parere del comune di Porto Torres espresso con nota, a firma del sindaco, del 12 ottobre 2001;

-Vista la nota d'intesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica prot. n. 0029063 del 23 maggio 2001;

-Vista la Legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

-Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

- Visto l'art. 77, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;

- Visto il parere favorevole all'istituzione dell'area marina protetta "Isola del- l'Asinara" espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n. 519/C.U. del 22 novembre 2001, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 5919 del 29 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, come integrata e modificata dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta denominata "Isola dell'Asinara".

Art. 2.

1. L'area marina protetta "Isola dell'Asinara", così come delimitata nella cartografia allegata al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante, è suddivisa nelle seguenti zone: zona A, di riserva integrale; zona B, di riserva generale; zona C, di riserva parziale, ed è delimitata nel suo perimetro esterno dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo: Latitudine Longitudine

A) 40°59'.10 N 008°13'.19 E

B) 40°58'.95 N 008°12'.13 E

C) 41°02'.47 N 008°12'.13 E

D) 41°06'.27 N 008°15'.44 E

E) 41°08'.37 N 008°19'.13 E

F) 41°06'.23 N 008°21'.97 E

G) 41°03'.48 N 008°21'.97 E

H) 40°58'.18 N 008°15'.92 E

A) 40°59'.10 N 008°13'.19 E

Art. 3.

1. L'area marina protetta "Isola dell'Asinara", nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare persegue

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti.

Art. 4.

1. All'interno dell'area marina protetta "Isola dell'Asinara", come individuata e delimitata al precedente art. 2, comma 1, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qua lunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee

b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali

c) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche o inqunanti

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, come riportato nella cartografia allegata al presente Decreto

a) il tratto di mare compreso tra Punta dello Scorno e Punta del Porco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine S1) 41°07'.20 N 008°19'.13 E (in costa)

U) 41°07'.52 N 008°19'.13 E

V) 41°06'.38 N 008°20'.68 E Z1) 41°05'.96 N 008°20'.12 E (in costa)

b) il tratto di mare compreso tra Punta l'Arroccu e Punta Galetta, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine X1) 41°02'.41 N 008°15'.49 E (in costa) Y1) 41°00'.67 N 008°15'.44 E (in costa) Punto Latitudine Longitudine W1) 41°00'.16 N 008°12'.66 E (in costa) J1) 41°01'.55 N 008°13'.03 E (in costa)

3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati

a) la balneazione

b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal comma 4

c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4

d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4

e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4

f) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata

g) la pesca subacquea.

4. In zona A è invece consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dal soggetto gestore.

5. La zona B, di riserva generale, con riferimento alla cartografia allegata al presente Decreto, comprende il tratto di mare occidentale e orientale del- l'isola dell'Asinara compreso tra Punta Salippi e Punta Barbarossa, tratto delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine I1) 40°59'.38 N 008°12'.53 E (in costa)

L) 41°02'.42 N 008°12'.53 E

M) 41°06'.12 N 008°15'.75 E

N) 41°08'.05 N 008°19'.13 E

O) 41°06'.37 N 008°21'.34 E

P) 41°03'.68 N 008°21'.34 E

Q) 40°58'.85 N 008°15'.86 E R1) 40°59'.00 N 008°15'.38 E (in costa)

6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma l, sono vietati

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettere c) e d)

b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4

c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettera

e)

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera

f)

e) la pesca sportiva

f) la pesca subacquea.

7. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4, sono invece consentiti

a) la balneazione, disciplinata dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva

b) le immersioni subacquee con e senza apparecchi respiratori, autorizzate e disciplinate dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva

c) la navigazione a vela e a remi ai natanti e alle imbarcazioni, così come definiti ai sensi della Legge 16 giugno 1994, n. 378, disciplinata dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva

d) la navigazione a motore, autorizzata e disciplinata dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva, alle sole navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate, e comunque a velocità non superiore a 5 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del preente Decreto, nei comuni di Porto Torres e Stintino

e) l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, in zone appositamente individuate e opportunamente attrezzate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con gavitelli e ormeggi apposti e/o comunque disciplinati dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva, ai natanti e alle imbarcazioni a remi e a vela, alle navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate e ai pescatori residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino che esercitano la pesca professionale e il pescaturismo

f) la pesca professionale disciplinata dal soggetto gestore sentita la commissione di riserva, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 16 luglio 1995, e con gli attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente al- le esigenze di tutela dell'area e comunque ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla linea di costa, riservata ai pescatori residenti alla data del presente Decreto nei comuni di Porto Torres e Stintino, nonchè alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del

g) il pescaturismo, disciplinato dal soggetto gestore sentita la commissione di riserva, riservato ai pescatori o alle cooperative residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino, nonchè alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del presente Decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 16 luglio 1995, e con gli attrezzi selettivi di uso locale, e comunque ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla linea di costa per quanto attiene alle attività di prelievo.

 

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